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comunali]>[anagrafe]>[autocertificazione]

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Riferimento
Legislativo:
LEGGE
n. 15 del 04.01.1968
integrata
dalle leggi del 15 Maggio 1997, n.191 del 16 Giugno
1998 e dal Regolamento D.P.R. n.408 del 20 Ottobre 1998 |
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Si
applica alla documentazione da produrre alla Pubblica
Amministrazione oppure a gestori privati di pubblici servizi; non
si applica nei rapporti tra privati e in ambito giurisdizionale. |
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ART.
2 - Dichiarazioni sostitutive di Certificazioni In
via definitiva, la norma permette di autocertificare i seguenti
stati, fatti e qualità personali:
-
nascita
(anche dei figli)
-
residenza
-
cittadinanza
-
godimento
diritti politici
-
stato
civile
-
stato
di famiglia
-
esistenza
in vita
-
morte
del coniuge, dell'ascendente o discendente in linea retta
-
iscrizione
in albi o elenchi tenuti dalla p.a.
-
titolo
di studio o qualifica professionale; esami sostenuti; titolo
di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica
-
situazione
reddituale o economica, assolvimento di obblighi contributivi
con l'ammontare, codice fiscale, partita IVA, qualsiasi dato
presente nell'anagrafe tributaria
-
stato
di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di
persone; qualità di studente e casalinga
-
qualità
di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di
tutore, di curatore e simili
-
iscrizione
presso associazioni o formazioni sociali
-
tutte
le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari,
anche per le assunzioni e per i concorsi pubblici
-
di
non aver riportato condanne penali
-
qualità
di vivenza a carico
-
tutti
i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei
registri dello stato civile
LA
FIRMA NON VA AUTENTICATA
La
dichiarazione può essere inviata anche a mezzo posta.
I
cittadini extracomunitari, se residenti legalmente, possono
certificare solo stati, fatti e qualità personali certificabili o
attestabili in Italia.
Scadenza:
hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
Sostituisce
tutti i certificati e attestati per iscrizione a scuole,
Università, da presentare alla Motorizzazione Civile o ai Comuni
per i procedimenti di loro competenza
IN
CARTA SEMPLICE |
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ARTT.
5 e 6 - Documentazione mediante semplice esibizione
I
cittadini possono comprovare il possesso di stati, fatti, qualità
personali, mediante esibizione agli Uffici competenti, di
documenti, anche d'identità personale, rilasciati dalla Pubblica
Amministrazione e contenenti l'attestazione dei dati richiesti.
N.B.
Il cittadino che esibisce allo scopo un documento che ha subito
variazioni è punito con sanzioni penali (art. 489 C.P.)
NON
VA AUTENTICATA
I
documenti vanno esibiti al funzionario competente a ricevere la
documentazione, il quale fotocopia il documento oppure trascrive gli
atti su un apposito modulo.
IN
CARTA SEMPLICE
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ART.
14 - Autenticazione di Copie
E'
necessario esibire l'originale e la fotocopia.
L'autenticazione
può essere fatta da notai, cancellieri, segretari comunali,
funzionari incaricati dal Sindaco, responsabili del procedimento,
impiegati addetti a ricevere la documentazione.
***
Può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà, nel caso di copia di pubblicazioni o titoli per
concorsi pubblici.
-
L'autenticazione
può essere fatta anche dal responsabile del procedimento o da
un qualsiasi dipendente competente a ricevere la
documentazione.
-
E'
esclusa la competenza degli esercenti privati di pubblico
servizio.
SOGGETTE
ALL'IMPOSTA DI BOLLO, se dovuta |
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ART.
26 - Sanzioni (e controlli)
Sanzioni
Penali:
In
caso di falso, il dichiarante è punibile ai sensi del codice penale
(i moduli delle dichiarazioni devono contenere il richiamo alle
sanzioni penali).
Sanzioni
Amministrative:
In
caso di non veridicità delle dichiarazioni, il richiedente decade
dai benefici. Le amministrazioni procedenti sono tenute a procedere
ad idonei controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni
sostitutive.
Il
rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare
l'autocertificazione costituisce violazione dei doveri
d'Ufficio.
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